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Trasporto merci pericolose: i chiarimenti dal Ministero PDF Stampa E-mail
Normativa
2021
22
Aprile

Il Ministero dell'Interno chiarisce i dubbi sulla sottoscrizione degli accordi multilaterali ADR M333 e M334 in tema di trasporto delle merci pericolose.

adr

Con la circolare del 14 aprile 2021, il Ministero dell'Interno ha fornito precisazioni in merito alla validità dei certificati per formazione professionale dei conducenti ADR e dei certificati dei consulenti per la sicurezza del trasporto di merci pericolose.

 

Gli accordi M333 e M334 sottoscritti dall'Italia hanno valore per i trasporti nazionali, per l'attività di consulenza dei Paesi firmatari e per i trasporti internazionali all'interno dei Paesi firmatari.

 

Le proroghe in questione sono adottate tramite norme nazionali: nel nostro caso si parla dell'articolo 103 del decreto legge nr. 18 del 2020 che stabilisce la proroga di 90 giorni per la validità di certificati con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza per il Covid-19, a partire dalla dichiarazione di cessata emergenza.

 

Quindi, quale norma si applica? La risposta è più semplice del previsto: si applica la norma più favorevole. Pertanto:

 

  • Per il solo trasporto nazionale, i certificati con scadenza prevista tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020 sono validi fino a 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza, attualmente stabilita fino al 30 aprile 2021, ovvero fino al 29 luglio 2021;
  • Per i trasporti internazionali nei Paesi firmatari, i certificati con scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021 sono validi fino al 30 settembre 2021.

I Paesi firmatari sono Germania, Grecia, Cechia, San Marino (solo l'accordo M333), Slovenia, Irlanda, Slovacchia, Norvegia, Svezia, Polonia e Paesi Bassi.

© TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata

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