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Uffici periferici, il Ministero detta le linee guida PDF Stampa E-mail
Istituzioni
2016
30
Maggio

 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce le istruzioni per la corretta operatività dei propri Uffici periferici.

Camion6Il Decreto relativo al passaggio di competenze dalle Province alle Motorizzazioni per gestire gli Albi provinciali degli autotrasportatori è stato approvato a maggio 2015, con diverse problematiche ad esso connesse e delle quali vi abbiamo parlato.

Il Ministero nel mese di aprile ha deciso di emanare un atto volto a chiarire meglio alcune questioni circa l'operatività dei propri Uffici periferici.

Le istruzioni fornite dal Governo possono essere riassunte nelle seguenti tre sezioni.

 

Procedure di rilascio/diniego dell’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con iscrizione al Ren e iscrizione all’Albo.

Un’impresa che voglia svolgere l’attività di trasportatore su strada di merci - con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 ton - deve presentare all’Ufficio competente per territorio la domanda:

  • di iscrizione all’Albo;
  • di rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore.

La domanda di iscrizione all’Albo dà inizio a un sub-procedimento, nel quale l’Ufficio verifica che l’impresa sia in possesso dei requisiti di:

  1. onorabilità;
  2. idoneità finanziaria;
  3. idoneità professionale. 

La sussistenza di questi tre requisiti vale per l’iscrizione all’Albo ed è necessaria anche per l’eventuale richiesta di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN).

Questo procedimento, infatti, consente di acclarare alcuni dei requisiti (i tre sopracitati) utili per ottenere l’autorizzazione per l’esercizio di trasportatore.

Va sottolineato, dunque, che la semplice iscrizione all’Albo non consente l’esercizio dell’attività di trasporto (tranne per i veicoli di massa fino a 1,5 ton) bensì si tratta, come detto, di un sub-procedimento di quest’ultimo.

In caso di conclusione positiva degli accertamenti e conseguente iscrizione all’Albo, per completare le operazioni l’impresa ha l’onere di richiedere al medesimo Ufficio il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio della professione.

In che modo?

Dimostrando di possedere anche un ulteriore requisito: quello di stabilimento.

Una volta avviato anche il sub-procedimento di iscrizione al REN, nonché dopo aver conseguito lo status di impresa autorizzata all’esercizio, tutte le variazioni inerenti ai dati identificativi dell’impresa e i requisiti da essa posseduti danno avvio a nuovi procedimenti volti a verificare la sussistenza delle condizioni sulle quali la specifica autorizzazione è stata rilasciata.

L’eventuale perdita di uno o più requisiti va a incidere sulla validità dell’autorizzazione e, di conseguenza, sull’iscrizione all’Albo.

 

Sanzioni amministrative applicabili e relativi procedimenti sanzionatori

Tra le competenze degli Uffici che provvedono al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada e che gestiscono la tenuta del registro Elettronico Nazionale delle Imprese (REN), c’è anche l’avvio dei procedimenti per ciò che riguarda:

  • La sospensione o revoca dell’autorizzazione per l’esercizio della professione (art 13 del Regolamento (CE) n. 1071 /2009). Esse vengono comminate ad un’impresa di trasporto di merci su strada qualora venga accertato che essa non sia più in grado di soddisfare anche solo uno dei requisiti (onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria, stabilimento).
  • Le amministrative pecuniarie previste dall’articolo 19 del decreto legislativo 22 dicembre 200 n. 395, cioè le sanzioni previste per la violazione degli obblighi di comunicazione.
     

Ambito delle competenze a decidere su eventuali ricorsi

E in caso di ricorsi, a chi spetta la decisione?

Il Comitato centrale dell’Albo degli autotrasportatori decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dagli Uffici della Motorizzazione Civile in materia di:

  • iscrizione;
  • sospensione;
  • cancellazione dall’Albo;
  • radiazione dall’Albo;
  • applicazione delle sanzioni disciplinari.

In questi casi, le decisioni del Comitato centrale sono definitive e devono essere rese note sia al ricorrente sia all’Ufficio della Motorizzazione civile competente.

I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall’Albo sono comunicati al competente Ufficio della Motorizzazione civile per la revoca o la sospensione dell’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori.

Questo finché il richiedente si trova nel sub-procedimento attivato con la domanda per l’iscrizione all’Albo.

Le cose cambiano, invece, nel momento in cui il soggetto interessato sia iscritto all’Albo e abbia avviato il procedimento per l’iscrizione al REN (richiedendo, cioè, l’autorizzazione per l’esercizio della professione). 

Da questo momento le decisioni rientrano nelle competenze delle Direzioni generali territoriali.

Nel dettaglio, sui ricorsi presentati avverso provvedimento di:

  • rigetto della domanda di rilascio dell’autorizzazione;
  • sospensione e revoca dell’autorizzazione per l’esercizio della professione;
  • dichiarazione di inidoneità del gestore;
  • dichiarazione di perdita dell’onorabilità da parte degli altri soggetti.
     

Per ulteriori dettagli è possibile consultare la nota del Ministero.

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