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Veicoli aziendali, quando la multa è illegittima PDF Stampa E-mail
Cronaca
2015
26
Novembre

Multa su un veicolo aziendale e decurtazione dei punti dalla patente. Ecco un caso in cui "dimenticarsi" di chi era alla guida è legittimo.

multaÈ una sentenza destinata a diventare un importante precedente giurisprudenziale. Stiamo parlando della n. 307/2015 pronunciata dal Giudice di Pace di Campobasso.

Al centro della controversia che il Giudice è stato chiamato a dirimere, una multa comminata ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2, del Codice della strada (CdS).

Questa norma riguarda i casi di contestazione non immediata di una violazione al CdS che comporti la decurtazione di punti dalla patente di guida. Per intenderci, i casi in cui si riceva a casa o in azienda, tempo dopo aver commesso l’infrazione, una sanzione pecuniaria con la pena accessoria della decurtazione dei punti.

In questi casi, oltre a pagare la multa, il proprietario dell’autoveicolo (persona fisica o giuridica) è tenuto a comunicare agli organi di accertamento, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, i dati del conducente al momento della commessa violazione, per la decurtazione dei punti dalla patente.

Se la comunicazione non viene effettuata, dal 61esimo giorno scatta un’ulteriore multa a carico del proprietario del veicolo (per omessa comunicazione dei dati conducente). Si tratta di una sanzione amministrativa pesante, variabile da 286 a 1.142 euro.

Nel caso di Campobasso, a subire la contravvenzione non immediata è un’automobile aziendale intestata ad una società a responsabilità limitata. La multa prevedeva anche la decurtazione dei punti dalla patente, con conseguente necessità di comunicare i dati del conducente.

Il legale rappresentante della s.r.l., entro il termine dei 60 giorni dalla notifica del verbale, ha fornito al Comune una dichiarazione in cui sosteneva di non essere in grado di indicare con certezza chi fosse alla guida del mezzo al momento dell’infrazione contestata.

Per giustificare la mancata comunicazione dei dati richiesti, il legale rappresentante scriveva che la multa era giunta in azienda molto tempo dopo l’avvenuta infrazione (seppure nei limiti temporali previsti per legge); in più l’auto era aziendale, quindi a disposizione di più dipendenti, senza possibilità di conoscere chi la guidasse proprio quel giorno.

Il Comune, però, comminò all’azienda la multa per mancata comunicazione dei dati del conducente. Da qui il ricorso del legale rappresentante della società dinanzi al Giudice di pace.

Un ricorso che il Giudice ha accolto, annullando la multa per mancata comunicazione dei dati.

Infatti, sostiene il Giudice, il legale rappresentante della s.r.l. proprietaria del veicolo ha correttamente adempiuto all’obbligo di comunicazione del conducente dell’autovettura previsto dall’art. 126 bis, comma 2, del CdS, trasmettendo una dichiarazione in cui manifestava l’oggettiva impossibilità di fornire il nominativo della persona fisica che il giorno dell’accertamento era alla guida del veicolo.

Il Giudice osserva che “nell’applicazione dell’art. 126 bis, comma 2 del CdS, emerge la necessità di distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando così in alcun modo all’invito rivoltigli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione), e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione sia pure di contenuto negativo”.

In altre parole, il legale rappresentante non si è sottratto all’obbligo di comunicazione e le sue giustificazioni sono da ritenersi valide.

“Nulla pertanto - conclude il Giudice - può rimproverarsi a colui che in buona fede, a distanza di tempo dall’accertamento, non sia in grado di ricordare a chi aveva consentito l’uso della propria autovettura”.

Ciò significa che il proprietario dell’autovettura, non presente al momento del compimento della violazione, che in buona fede non ricordi chi fosse alla guida, non può essere per questo colpito da sanzione amministrativa.

Ovviamente, ciò non lo esonera dal pagamento della multa per l’infrazione commessa. Quella che non paga, per “dimenticanza giustificata”, è la sanzione accessoria relativa alla mancata comunicazione dei dati del conducente.

Attenzione, però. È più che probabile che la sentenza potrà avere applicazione solo in casi analoghi a quello di Campobasso: auto aziendale, difficoltà di risalire al conducente fra i dipendenti dell’azienda, ricezione della multa in data molto successiva a quella della violazione accertata.

Non potranno certo appellarsi alla sentenza tutti i privati che “si dimenticheranno” di comunicare i dati del conducente al momento del compimento di una violazione al CdS…

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