Cabotaggio, stop ai vettori croati per altri 2 anni |
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Estero |
2015 12 Marzo |
Prolungato fino al 30 giugno 2017 il divieto transitorio ai trasporti in regime di cabotaggio fra Italia e Croazia.
Se da un lato, a partire da quella data, i servizi di autotrasporto merci fra Croazia e altri Paesi UE sono effettuati in regime di licenza comunitaria - anziché sulla base delle intese bilaterali fra Stati precedentemente in vigore - dall’altro lato le norme relative al cabotaggio stradale di merci non sono applicate. Infatti, l’Atto di adesione della Croazia all’Unione europea prevede che per i due anni successivi alla data di ingresso nell’UE, le imprese di autotrasporto stabilite in Croazia siano escluse dal cabotaggio negli altri Paesi membri UE. Trascorsi questi due anni - il 30 giugno 2015 - ogni singolo Stato membro può chiedere di prolungare il periodo di divieto di altri due anni o può cominciare ad applicare anche ai vettori croati la normativa comunitaria relativa al cabotaggio. Con circolare n. 4807 del 5 marzo scorso, il nostro Ministero dei Trasporti ha reso noto che il Governo italiano ha comunicato alla Commissione europea la volontà di sfruttare la possibilità di proroga, ossia ha scelto di prolungare di ulteriori due anni il divieto transitorio di svolgimento dell’attività di cabotaggio stradale di merci sul territorio italiano, per i trasportatori stabiliti in Croazia. In altre parole, fino al 30 giugno 2017 è fatto divieto ai vettori croati di effettuare trasporti in regime di cabotaggio in territorio italiano. Attenzione, però: la sospensione delle attività di trasporto in regime di cabotaggio fra Italia e Croazia è reciproca: fino al 30 giugno 2017 neppure gli autotrasportatori stabiliti in Italia potranno trasportare merci in Croazia per i committenti stabiliti in quel Paese. Potete scaricare QUI la circolare ministeriale in oggetto.
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