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CCNL Assotrasporti: le ferie PDF Stampa E-mail
Mondo TN
2020
30
Ottobre

Nell'articolo seguente vedremo cosa dispone la disciplina generale delle ferie. 

Camion

La disciplina generale delle ferie è innestata nelle previsioni legali sull’orario di lavoro, contenute nel d.lgs. 66/2003 che, nell’art. 10 dispone quanto segue: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva [...]. va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi succes-sivi al termine dell’anno di maturazione.

Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.

Dalla  disposizione possono estrapolarsi, tra gli altri, i seguenti principi:

• le quattro settimane del periodo annuale di ferie vanno godute, per almeno la metà, nell’anno di maturazione e per il residuo nei successivi 18 mesi dalla maturazione, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva di riferimento;

• le mancata fruizione delle ferie annuali, nel limite del periodo minimo legale, pari a quattro settimane, non può essere sostituita dalla relativa indennità (l’indennità sostitutiva delle ferie), se non al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

• i contratti collettivi possono prevedere periodi di ferie ulteriori a quello legale. Questi periodi possono essere fruiti in base a quanto esplicitato dal contratto collettivo e, quindi, in astratto, anche successivamente al 18° mese dalla maturazione.

Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite costituisce un principio costituzionale, sancito dall’art. 36, comma terzo, Cost., che ne prescrive l’irrinunciabilità: “Il lavoratore ha diritto… a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

Il Codice Civile, all’art. 2109, stabilisce quanto segue: “Il prestatore di lavoro ha… anche diritto… ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità”. 

L’articolo 44 del CCNL Assotrasporti integra la disciplina legale e prevede la regolamentazione di particolari profili, attinenti alla tipologia del settore economico dei trasporti.

Il periodo di ferie è confermato nella misura di 4 settimane.  Il periodo di fruizione continuativa, di almeno due settimane, da parte del lavoratore, riguarda i mesi estivi,  nella fascia temporale compresa tra il  10 luglio e il 31 agosto, ed è passibile di allargamenti della fascia concordabili a livello di singola azienda. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze dell’impresa o della cooperativa. Le ferie in oggetto  sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. In caso di necessità dell’impresa o della cooperativa, esse dovranno essere fruite integralmente entro il 30 giugno dell’anno successivo. 

Per ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il socio e il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie, fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute. L’eventuale rifiuto al rientro non può costituire giusta causa di licenziamento. 

Durante il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non godute. 

Articolo di Pasquale Dui tratto dal TN 5/2020 anno XXII

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Per quanto riguarda più nello specifico le condizioni di lavoro dei conducenti, si è concordato che il trasportatore sarà tenuto a organizzare gli orari di lavoro dei conducenti in modo che questi possano tornare al proprio domicilio almeno una volta ogni quattro settimane o, se il conducente sceglie di prendere due riposi settimanali ridotti, dopo tre settimane sulla strada.

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