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Guida in stato di ebbrezza e capacità processuale PDF Stampa E-mail
2021
21
Aprile

La pratica applicazione di una norma presenta nel tempo una varietà di casi che consentono di apprezzare sfumature sempre nuove e la categoria del “dover essere”, tanto cara al diritto, viene talvolta superata dalla necessaria pragmaticità di contesto e da casi sempre nuovi.

cabina-camion

Si ritiene di dover tornare sull’argomento delle garanzie difensive per alcune precisazioni. La guida in stato di ebbrezza è un reato contravvenzionale, che viene quindi punito a prescindere dai motivi che possono aver portato un soggetto ad assumere alcoolici in misura superiore a quanto consentito dal codice della strada.

L’elemento soggettivo circa le condotte realizzate, ai fini della possibilità di punire il conducente, assume quindi un valore relativo, potendosi procedere all’irrogazione di sanzioni sia in presenza di dolo che a titolo di colpa. Per tali motivi resta poco esplorato il lato dell’imputabilità del conducente, con riferimento ai motivi che lo hanno portato alla condotta materiale di bere alcolici e successivamente porsi alla guida.

L’imputabilità del soggetto, tuttavia, deve essere apprezzata anche sul distinto piano della procedura, con importanti riflessi in ordine all’utilizzabilità degli atti di accertamento della guida in stato di ebbrezza posti in essere in sede di controllo stradale.

È evidente che, in esito ai controlli eseguiti su strada, può nascere un procedimento penale e che proprio per questo motivo che viene previsto che gli agenti avvisino la persona controllata della sua facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Il fatto che si possa avere a che fare con una persona in stato di ebbrezza, tuttavia, impone alcune riflessioni in ordine alla possibilità che il controllato possa non rendersi conto di quello che gli sta accadendo. Una persona in stato di ebbrezza, specie se per ingestione di notevoli quantità di alcool, certamente, non è nel pieno possesso delle sue facoltà mentali: anche se lo si è trovato alla guida di un’autovettura non è infatti certo che possa essere nelle condizioni di poter assumere le decisioni migliori per quanto attiene alla sua difesa, decidendo se farsi o meno assistere da un difensore per l’esecuzione dei controlli di rito.

Si osserva che, in punto di capacità processuale dell’indagato, gli stessi accertamenti irripetibili posti in essere dalla polizia giudiziaria possono accertare lo stato di alterazione psicofisica, che ha certamente vulnerato le possibilità di difesa del soggetto controllato, precludendogli le garanzie difensive che devono essere sempre assicurate. D’altra parte l’art. 120 del codice di rito penale è chiaro nello stabilire che chi si trova in stato di ubriachezza non è idoneo all’ufficio di testimone, precisando che la capacità si presume fino a prova contraria. Lo specifico caso del conducente al quale vengono effettuati accertamenti alcolimetrici, tuttavia, può rendere evidente lo stato di ubriachezza e far comprendere come nel suo caso non si possa avere una piena capacità di partecipare alle prime fasi del procedimento penale che lo vedrà protagonista.

Né il codice di rito né il codice della strada prevedono quale debba essere la procedura da utilizzare per la condizione di particolare vulnerabilità nella quale si trova il conducente la cui ubriachezza viene certificata dal controllo stradale. D’altra parte capita sovente di osservare che alla misurazione alcolimetrica le pattuglie affiancano verbali, generosi in quanto a dettagli, nei quali si riferisce di persone che non si reggono in piedi, con eloquio sconnesso e con tutti i sintomi dell’alcolista.

Seguendo quindi quanto attestato dai verbalizzanti e comprovato dalle misurazioni alcolimetriche è praticamente impossibile ritenere che il controllato abbia una pur minima capacità processuale che gli consenta di partecipare in modo cosciente all’avvio del proprio procedimento penale, né è possibile immaginare come questi possa aver compreso della possibilità e necessità di avvalersi di un difensore, o deliberatamente scelto di farne a meno.

Il temporaneo stato di incapacità viene dimostrato dagli stessi accertamenti per i quali il controllato avrebbe dovuto poter godere del diritto di difesa, né è prevista la possibilità che si proceda alla nomina di un difensore d’ufficio o è possibile immaginare la possibilità di delegare a terzi scelte discrezionali e personalissime dell’indagato.

L’impossibilità di procedere nel processo per violazione del diritto di difesa sembra, pertanto, abbattere l’esecuzione di qualsiasi accertamento irripetibile: per i controllori non resterà che procedere ad una denunzia su base sintomatica, attestandosi quindi sulla sanzione più favorevole per il controllato, come ormai previsto da consolidata giurisprudenza di legittimità, oppure affidare la persona in preda ai fumi dell’alcool alle cure dei sanitari ed utilizzare nel procedimento penale gli accertamenti svolti dai sanitari per motivi di carattere medico. D’altra parte, la scelta del legislatore di adottare delle sanzioni di carattere penale per talune violazioni al codice della strada porta con sé l’implicita conseguenza di un innalzamento del livello delle garanzie, consentendo le difese di un vero e proprio processo penale. Le contraddizioni si risolvono da sé: nel processo penale devono essere rispettati i diritti di difesa dell’indagato, senza i quali non si potrà comminare alcun tipo di condanna.

Articolo di Davide Calvi tratto dal TN 2/2021 anno XXIII

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